FILLEA – Edilizia Legno e Affini

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FILLEA – Edilizia Legno e Affini

Organizza i lavoratori dei rami produttivi: edilizia e affini, legno-arredo, materiali da costruzione (cemento, calce e gesso, laterizi, manufatti in cemento), lapidei ed estrattivi, restauro ed archeologia, particolari lavorazioni del legno (costruzione palchi, allestimenti e cartelli pubblicitari, interni camper, interni nautica, ecc)

La Federazione Italiana dei Lavoratori del Legno, dell’ Edilizia, delle industrie Affini ed estrattive (F.I.L.L.E.A.) è un’organizzazione sindacale che promuove la libera associazione e l’autotutela solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori seguenti settori e comparti produttivi: edilizia e affini, legno e arredamento; materiali da costruzione: cemento, calce e gesso, laterizi, manufatti in cemento; lapidei ed estrattivi. La Fillea aderisce alla Cgil, fa parte della Federazione europea dei lavoratori edili e del legno (FETBB), che a sua volta aderisce alla Confederazione europea dei sindacati (CES), della Federazione internazionale dei lavoratori dell’edilizia e del legno (FITBB).

Il Segretario Generale della FILLEA CGIL di Forlì è Antonella Arfelli

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PENSIONI E INCUMULABILITA’ CON REDDITI DA LAVORO

pensioni

Da Incaer.it L’INPS, con Comunicato Stampa del 30 gennaio 2024, precisa che le pensioni e i redditi da lavoro in alcuni casi non possono essere cumulabili. Non e’ possibile infatti cumulare redditi da lavoro in presenza di pensioni quota 100, quota 102 e pensioni anticipate flessibili quota 103 (62 anni e 41 anni di contributi per …

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STRESS LAVORO CORRELATO: LA SENTENZA

stress da lavoro correlato

Da Incaer.it Una importante sentenza apre la strada per il riconoscimento dell’origine professionale dello stress lavoro correlato. La pronuncia (n. 559 del 21 settembre 2023) è della Corte d’appello di Firenze che, accogliendo un ricorso promosso dai legali di Inca, ha infatti riconosciuto la “costrizione lavorativa” come causa esclusiva di …

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Assegno Unico Universale 2024

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Per le domande di Assegno Unico in stato "accolta" è prevista continuità di pagamento. Per le domande in stato "decaduta", "revocata", "rinunciata" o "respinta" servirà presentare un nuova domanda. Attezione: Tuttə dovranno presentare la nuova DSU ENTRO IL 30 GIUGNO 2024 per adeguare l'importo dell'assegno alla corrispondente soglia ISEE

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