Vademecum dell’inquilino
- il contratto deve essere obbligatoriamente scritto e registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dalla data di stipula. L’inquilino può impugnare il contratto qualora il canone richiesto sia superiore a quello registrato;
- nel regime contrattuale libero, la durata non può essere inferiore a quattro anni rinnovabile automaticamente per altri quattro, e non è possibile dar vita a contratti transitori di nessun tipo;
- il canone di locazione deve essere certo, determinato ed oltre la misura indicata e registrata non si devono prevedere aumenti, indicizzazioni, frazionamenti di canoni crescenti (vanno in particolare respinte proposte di indicizzazione ancorate a particolare indici estranei alla locazione quali tassi di sconto, ecc.);
- nel contratto e nell’affitto vanno compresi tutti gli accessori e le pertinenze e non vanno accettati contratti separati per cantine, box, posti auto, soffitte, mobili e suppellettili presenti in alloggi ammobiliati; per questi ultimi è consigliabile allegare al contratto un elenco dei mobili e di quant’altro costituisca l’arredamento;
- va respinta perchè illegittima ogni richiesta di somma a titolo di buona entrata;
- prevedere nel contratto il pieno riconoscimento delle garanzie previste dalla L. 392 in particolare il deposito cauzionale nella misura massima di tre mensilità e produttivo di interessi, la ripartizione delle spese condominiali, degli oneri accessori e del riscaldamento ed il diritto di voto all’assemblea del riscaldamento;
- va respinta, perchè illegittima, la richiesta di pagamento degli oneri accessori di qualsiasi tipo in maniera forfettaria, senza riscontro con la spesa effettiva;
- prevedere nel contratto gli obblighi per il proprietario in materia di lavori, riparazioni e manutenzioni straordinarie ed i diritti dell’inquilino in caso di riparazioni eseguite;
- prevedere per l’inquilino la possibilità di interrompere in qualsiasi momento il contratto con preavviso, indipendentemente dai motivi;
- prevedere un verbale di consegna dell’immobile ed una serie di certificazioni che il proprietario deve fornire all’inquilino (sicurezza degli impianti, dotazioni tecniche degli impianti, regolamento condominiale, regolarità urbanistica e stabilità dell’edificio);
- possibilità per l’inquilino di effettuare direttamente lavori urgentissimi e improrogabili qualora il proprietario non dia corso alla richiesta nei termini previsti dall’art. 1577 c.c., prevedendo la possibilità di compensare con gli affitti a scadenza gli importi delle spese anticipati;
- prevedere il diritto di prelazione per l’inquilino in caso di vendita;
- prevedere una clausola conciliativa che impegni le parti, prima di ricorrere al Magistrato, a tentare una possibile conciliazione stragiudiziale per risolvere controversie e contrasti sull’applicazione e l’esecuzione del contratto;
- prevedere che le migliorie e le trasformazioni apportate all’alloggio dall’inquilino, se autorizzate e se vantaggiose per il proprietario, diano diritto al momento della riconsegna ad un risarcimento degli importi spesi.
- E’ buona norma infine, prima di firmare un contratto di affitto, riservarsi di mostrarlo alla propria Organizzazione Sindacale e venire al SUNIA.
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