I congedi sono periodi retribuiti di astensione dal lavoro anche per motivi previdenziali ed assistenziali che riguardano la malattia, maternità e paternità, la disabilità.
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Malattia
Indennità economica
I lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, salariati e categorie assimilati, percepiscono durante l’assenza dal lavoro per malattia un’indennità economica erogata dall’Inps, ma anticipata dal datore di lavoro. Tutti gli impiegati, invece, del settore pubblico e privato durante la malattia continuano a percepire la retribuzione da parte del datore di lavoro, nella misura e con le modalità previste dai vari contratti di lavoro, con la sola eccezione degli impiegati cui si applica il contratto di lavoro commercio, terziario e servizi, che sono indennizzati dall’Inps. Il diritto all’indennità giornaliera sussiste dall’inizio dell’attività lavorativa nei limiti di 180 giorni nell’anno solare. Solo ai lavoratori agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo viene richiesto anche un requisito contributivo. I primi tre giorni di malattia non vengono indennizzati dall’Inps, ma tutti i contratti prevedono un trattamento da parte dei datori di lavoro. La misura dell’indennità è pari al:
- 50% della retribuzione media globale giornaliera del mese precedente l’inizio della malattia , dal 4° al 20° giorno
- al 66% dal 21° al 180° giorno
L’indennità è ridotta ai 2/5 della misura normale in caso di ricovero ospedaliero ed ai 2/3 quando la malattia insorge entro 60 giorni dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro nel cosiddetto periodo di “copertura assicurativa”
Adempimenti del lavoratore
Il lavoratore ammalato deve avvisare l’azienda il primo giorno di assenza e deve inviare il certificato medico all’Inps e al datore dei lavoro, entro due giorni dal rilascio. Per consentire l’accertamento del suo stato di malattia, il lavoratore deve rendersi reperibile al domicilio indicato nel certificato durante le fasce orarie:
- dalle ore 10 alle ore 12 al mattino
- dalle ore 17 alle ore 19 al pomeriggio
I controlli possono essere effettuati tutti i giorni, compresi i festivi e le domeniche.
Sanzioni
In caso di assenza nel proprio domicilio durante a visita di controllo l’Inps sospende l’erogazione dell’indenità per i primi 10 giorni di malattia e, dopo una seconda assenza, riduce al 50% l’indennità per tutto l’ulteriore periodo. Il mancato o il ritardato invio della certificazione medica comporta la perdita dell’indennità delle giornate non comprovate dal certificato o per i giorni di ritardo nell’invio.
Maternità e paternità
Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e paternità, Dlgs 151 /2001, attualmente in vigore, armonizza e coordina tutta la precedente legislazione riguardante i diritti dei genitori che lavorano come subordinati, sia nel settore pubblico che i n quello privato, inoltre gli autonomi, i liberi professionisti e tutti i “nuovi lavori”. Il Testo Unico si occupa anche dei vari assegni a sostegno di padri e madri che non hanno reddito o un reddito saltuario e discontinuo. L’Inca ha contribuito negli anni, con sentenze che non è esagerato definire “storiche”, poi recepite dalla normativa, a rendere questa legislazione all’avanguardia in Europa. Con il nostro lavoro quotidiano di Patronato, facciamo in modo che queste norme non rimangano sulla carta, ma si sostanzino in conquiste reali e fruibili e vengano assunte dalla contrattazione collettiva.
– Congedo di maternità
– Congedo di paternità
– Interruzione della gravidanza
– Congedo parentale
– Congedi per la malattia del figlio
– Riposi giornalieri
– Adozioni
– Assegno di maternità
Handicap e Disabilità
La legge 104/92 e il dlgs 151/01, poi modificati con legge 183/2010 e con dlgs 119/2011, dispongono agevolazioni lavorative per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
Le possibilità di assentarsi dal lavoro riguardano i genitori (anche affidatari o adottivi) con figli portatori di handicap in situazione di gravità, i parenti o affini entro il 2° grado di persone con grave handicap, ed infine, i lavoratori essi stessi disabili.
I permessi e congedi sono concessi purché la persona gravemente disabile non sia ricoverata a tempo pieno presso Istituti specializzati a meno che siano gli stessi sanitari a richiedere la presenza di un familiare. Per la fruizione dei permessi non é richiesta la convivenza.
Sono esclusi da questi benefici i lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici.