Assegno al nucleo familiare
L’assegno al nucleo familiare (L.153/88) spetta ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati con trattamenti liquidati nel fondo lavoratori dipendenti.
Per i lavoratori l’assegno al nucleo familiare va richiesto al datore di lavoro e viene corrisposto mensilmente in busta paga. I pensionati devono richiedere il trattamento all’Inps. Entrambe le categorie di cui sopra possono avvalersi della capacità e dell’esperienza dell’Inca-Cgil per assicurarsi che la domanda sia compilata in maniera corretta e che l’ammontare sia quello dovuto.
Condizione fondamentale per la percezione dell’assegno al nucleo familiare è che il reddito familiare complessivo derivi per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati. Se nell’anno precedente il nucleo non ha percepito alcun reddito l’assegno viene comunque erogato. Se, invece, il nucleo ha posseduto esclusivamente redditi di natura diversa dal lavoro dipendente, per quanto di modesta entità(ad esempio la casa di abitazione), l’assegno non spetta.
L’importo dell’assegno varia a seconda della composizione del nucleo familiare e del reddito, secondo le apposite tabelle emanate annualmente dall’INPS.
Sono rilevanti tutti i redditi percepiti dal nucleo familiare nell’anno precedente la competenza, quali:
– Redditi imponibili Irpef al netto della sola contribuzione previdenziale
– Redditi a tassazione separata
– Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato
– Redditi conseguiti all’estero
Sono rilevanti solo se complessivamente superiori a 1032,91 Euro
– Borse di studio
– Pensioni sociali o assegno sociale
– Pensioni erogate ad invalidi civili
– Interessi di conti correnti, depositi, BOT, CCT etc.
– Proventi da quote di investimento
Sono invece da escludere dal calcolo i seguenti redditi:
– Arretrati di integrazione salariale
– Tfr
– L’assegno al nucleo familiare stesso
– Pensioni di guerra
– Pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte in servizio di leva
– Indennità di accompagnamento
– Rendite vitalizie Inail
– Assegni di superinvalidità su pensioni privilegiate dello stato
– Indennità di frequenza
L’assegno deve essere richiesto entro il giugno di ogni anno, in quanto viene erogato da luglio al giugno successivo. Si possono richiedere fino a 5 anni di importi arretrati.
Nella composizione del nucleo rilevano i seguenti familiari:
– Il coniuge, anche non convivente purché non separato
– I figli minorenni legittimi, legittimati ed equiparati, naturali, o anche nati da precedente matrimonio ed affidati al richiedente o al coniuge. I figli, anche maggiorenni, se inabili. Non rientrano nel nucleo rilevante invece i figli maggiorenni non inabili e i figli, anche minorenni, se coniugati.
– Fratelli e sorelle del solo richiedente, se minorenni o maggiorenni inabili.
Sono esclusi dalla composizione del nucleo rilevante ai fini dell’assegno al nucleo i conviventi more uxorio e gli ascendenti, anche se inabili e a carico.