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Colf e Badanti

Riconoscere, valorizzare e qualificare il lavoro di cura, sostenere le famiglie e le persone non autosufficienti, mettere in rete le risorse e le opportunità è possibile se si affermano i diritti di chi cura e di chi è curato. E’ importante conoscere le regole contrattuali ed esigerne il rispetto.L’assunzione di una colf e/o badante presuppone una serie di adempimenti da parte del datore di lavoro e del lavoratore.

La comunicazione di assunzione deve essere presentata agli uffici Inps entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di inizio del rapporto di lavoro. La comunicazione è efficace anche nei confronti dei servizi competenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’INAIL, nonché della Prefettura – ufficio territoriale del Governo.

Il rapporto di lavoro deve essere totalmente regolare: evitare di sottoscrivere contratti ad ore ridotte e contribuzione solo parzialmente regolare.

Le diverse voci retributive vanno distinte e pagate al momento giusto: mai spalmare mese per mese tredicesima, indennità di ferie e TFR.

Nella lettera di assunzione è bene chiarire gli aspetti riguardanti la regolamentazione del lavoro straordinario, festivo e feriale.

Nei rapporti di lavoro che prevedono la convivenza familiare della lavoratrice, occorre denunciarne la presenza all’autorità di Pubblica Sicurezza della propria città. La denuncia deve essere presentata dal proprietario dell’appartamento entro 48 ore.

Alla fine di ogni anno solare, va rilasciata alla lavoratrice una dichiarazione in carta semplice con le retribuzioni corrisposte nell’anno.

Per i lavoratori italiani o di paesi dell’Unione Europea

Nel caso il lavoratore domestico sia di nazionalità italiana o di paesi della Unione Europea, il datore di lavoro può assumere direttamente il lavoratore domestico, dopo aver concordato, con riferimento al CCNL, gli elementi del rapporto di lavoro (orario, retribuzione, ferie ecc.).

Per i lavoratori extra UE

Va distinto il caso in cui il lavoratore si trovi già sul territorio italiano, con regolare permesso di soggiorno, da quello in cui lo stesso si trovi ancora nel suo paese.

Se il lavoratore si trova in Italia con regolare permesso di soggiorno, l’assunzione avviene con le modalità previste per i lavoratori domestici italiani e comunitari.

Se il lavoratore risiede all’estero, il datore di lavoro deve attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto flussi dell’anno in corso e, a partire dalle scadenze indicate, presentare la domanda di nulla osta al lavoro.

Documenti necessari per l’assunzione

Datore di lavoro italiano/comunitario:

  • documento d’identità;
  • codice fiscale;
  • dati relativi alla residenza/domicilio.

Lavoratrice Colf/Badante italiana/comunitaria:

  • documento;
  • codice fiscale;
  • dati relativi alla residenza/domicilio.

Lavoratrice Colf /Badante extra UE:

  • passaporto;
  • codice fiscale;
  • permesso/carta di soggiorno;
  • ricevuta della raccomandata spedita in caso di primo rilascio del permesso o oppure in caso di rinnovo;
  • dati relativi alla residenza/domicilio.

Per l’assunzione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro domestico può utilizzare i seguenti canali:

  • Contact Center, al numero 803.164, fornendo telefonicamente i dati necessari;
  • procedura Internet di compilazione e invio on-line disponibile sul sito internet dell’Istituto (http://www.inps.it/);

Il servizio offerto

In particolare i nostri operatori offriranno:

  • assistenza nell’assunzione con l’apertura della posizione presso l’INPS;
  • compilazione prospetti paga mensili;
  • predisposizione e compilazione MAV per il pagamento dei contributi INPS trimestrali;
  • dichiarazione sostitutiva reddito annuale ai fini fiscali;
  • gestione ed informazioni sul contratto (CCNL).

Chi si avvale delle prestazioni degli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, quali badanti o colf, può dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini dell’Irpef i contributi previdenziali obbligatori versati, per la parte a carico dei datori di lavoro, fino all’importo massimo di 1.549,37 euro.

 

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