Bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia

da incaer.it

L’Inps, con il messaggio n. 2433 del 28 giugno 2021, fornisce istruzioni per le domande del BONUS PER L’ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Destinatari:

  • lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Inps
  • lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’Inps
  • personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.

Ulteriore requisito: presenza di figli conviventi minori di anni 14. In presenza di figli disabili in situazione di gravità il bonus è concesso a prescindere dall’età del figlio.

Erogazione del bonus: è erogato direttamente al richiedente, in alternativa al bonus baby-sitting. La somma massima prevista è pari a 100 euro settimanali per nucleo familiare. 

Alla domanda va allegata la documentazione attestante l’iscrizione ai suddetti centri indicando i periodi di iscrizione del figlio convivente che non dovranno andare oltre il 30 giugno 2021. Inoltre, deve essere indicato il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o della struttura prescelta e il tipo di struttura.

Incompatibilità del bonus: Il bonus può essere erogato, alternativamente, a entrambi i genitori, se nelle stesse giornate della settimana prescelta: 

  • la prestazione lavorativa non è svolta in modalità agile
  • l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro o è beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito
  • i genitori hanno fruito del congedo di cui ai commi 2 e 5 dell’articolo 2 D.L. n. 30/2021 (c.d. Congedi 2021)
  • Inoltre, il beneficio è incompatibile, negli stessi periodi, con la fruizione del bonus asilo nido 

L’INPS precisa che, qualora la mensilità di giugno del bonus asilo nido sia stata già prenotata, le settimane richieste non saranno rimborsate, verrà invece liquidato il bonus in oggetto poiché risulta più favorevole.

Termini della domanda: La domanda deve essere presentata entro il 15 luglio 2021, per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia fino al 30 giugno 2021.