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Dis-Coll

Con la pubblicazione da parte dell’Inps della circolare n. 83 dello scorso 27 aprile, è diventata operativa la nuova prestazione di disoccupazione Dis-Coll.

A chi è rivolta

A partire dal 1° gennaio e per tutto il 2015 (in via sperimentale), potranno beneficiare della prestazione esclusivamente i lavoratori che hanno perso involontariamente l’occupazione, titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’INPS.
Sono esclusi dalla prestazione i sindaci e gli amministratori, i pensionati e i titolari di partita IVA.

Requisiti

I requisiti di accesso sono tre e vanno soddisfatti in maniera congiunta:

  • essere in stato di disoccupazione (ai sensi dell’art. 2, comma 1 del d. lgs. 181/2000) al momento della domanda;
  • far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (es.: contratto di collaborazione cessato in data 31 marzo 2015; il periodo di osservazione per la ?ricerca? del requisito contributivo va dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo 2015);
  • far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 dell’art.15 del D. Lgs. n.22 del 2015 di durata pari almeno ad un mesee che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione (cioè, almeno pari a 647,83 euro).

Quanto spetta

Per calcolare l’indennità bisogna fare riferimento al reddito medio mensile, che è dato dai redditi da collaborazione percepiti nell’anno in cui si è verificata la cessazione dal lavoro e nell’anno solare precedente la cessazione stessa, diviso il numero di mesi (o frazioni di essi) pari alla durata della collaborazione.
In tal modo si ottiene il reddito medio mensile sul quale si andrà a calcolare l’indennità, che sarà pari al 75% del reddito stesso, se questo è inferiore o pari a 1.195 euro. Se invece il reddito medio mensile è superiore a 1.195 euro, l’indennità sarà pari a 896,25 euro (il 75% di 1195 euro) più il 25% della differenza tra il reddito e 1.195 euro.
L’importo dell’indennità non può comunque superare (nel 2015) i 1.300 euro mensili. All’importo si applica una decurtazionepari al 3% ogni mese a decorrere dal quarto mese di fruizione.

Durata della prestazione

La Dis-Coll è corrisposta mensilmente per un numero pari alla metà dei mesi (o frazioni di essi) di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione avuti dal 1° gennaio dell’anno solare precedente alla cessazione del rapporto fino alla medesima cessazione.
La durata massima di erogazione non può comunque superare i 6 mesi. Sempre ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno consentito al lavoratore di ottenere precedentemente una prestazione di Dis-Coll.
Per tutti i periodi di fruizione della prestazione non è riconosciuta la contribuzione figurativa.
L’erogazione della Dis-coll è condizionata dalla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché dalla partecipazione alle iniziative di politiche attive per il lavoro e ai percorsi di riqualificazione professionali proposti dai servizi competenti.
In caso di nuova occupazione con un contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, il lavoratore perde il diritto alla Dis-Coll.
Se invece il nuovo contratto di lavoro subordinato è di durata inferiore a 5 giorni, la Dis-Coll è sospesa d’ufficio. Al termine del periodo di sospensione, l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
Qualora il lavoratore titolare della Dis-coll intraprenda un’attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o un’attività di lavoro parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupato, deve informare l’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, indicando il reddito annuo presunto. La Dis-coll sarà ridotta per un importo pari all’80% del reddito previsto. La riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Per coloro che non devono presentare la dichiarazione dei redditi vi è comunque l’obbligo di comunicare all’Inps, sotto forma di una specifica autodichiarazione, il reddito ricavato dall’attività autonoma entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Presentazione della domanda

La domanda va presentata entro il termine di 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro. Per coloro il cui rapporto di lavoro è cessato fra il 1° gennaio 2015 e il 27 aprile 2015, i 68 giorni decorrono a partire dal 27 aprile 2015 (data di pubblicazione della circolare Inps).

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