Sospensione pagamento rate mutuo

Il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 25 marzo 2020 pubblicato in G.U. N°82 del 28 marzo 2020 ha attuato le norme di sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa per un periodo massimo di 18 mesi per i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti previsto dall’art. 54 del Decreto Cura-Italia.

CHI PUO’ FARE DOMANDA

  1. Lavoratori dipendenti che hanno avuto una sospensione del lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi a causa dell’emergenza COVID-19;
  2. Lavoratori dipendenti che hanno avuto una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo a causa dell’emergenza COVID-19;
  3. Lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

 

DURATA MASSIMA SOSPENSIONE

  1. La sospensione del pagamento delle rate del mutuo è di: >6 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro è compresa tra 30 e150 giorni lavorativi consecutivi; >12 mesi se la sospensione la riduzione dell’orario di lavoro è compresa tra 151 e302 giorni lavorativi consecutivi; >18 mesi se la sospensione la riduzione dell’orario di lavoro è superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi;
  2. Fermo restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo.

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA

  1. Le domande di sospensione vanno presentate alla banca che ha erogato il mutuo su apposito modulo reperibile a questo link:  http://www.mef.gov.it/inevidenza/Pubblicato-il-nuovo-modulo-per-accedere-al-Fondo-per-la-sospensione-dei-mutui-sulla-prima-casa/ allegando copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, o la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito, o la dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro;
  2. Non è richiesta la presentazione dell’ISEE.

 

Per informazioni       telefonare a FEDERCONSUMATORI o SUNIA

allo 0543.453327 – 3482325604

dal lunedì al giovedì

dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30

venerdì                       dalle ore 9.00 alle ore 12.30

sabato                        dalle ore 9.00 alle ore 12.00

 

oppure inviare una email a: info@federconsumatorifc.it

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