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Il Senato approva il disegno di legge contro il caporalato e non solo in agricoltura




Il Senato in data 1° agosto ha approvato il disegno di legge per il contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura. Un risultato importante ma ancora parziale, dovendo essere votato alla Camera. Resta però l’importanza di un voto passato a larghissima maggioranza (190 voti a favore, 32 contrari e nessun astenuto) che ha il merito di sintetizzare e riconoscere le molte proposte elaborata in particolare dalla Cgil, dalla Flai Cgil e dalle molte associazioni e organizzazioni che si occupano di contrasto al caporalato e di legalità.

Il provvedimento ha l’obiettivo di rafforzare l’azione di contrasto alla diffusione del fenomeno criminale dello sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici con riferimento al settore agricolo e non solo, con un intervento organico e coordinato delle Istituzioni.




LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL DDL SONO:

  • INASPRIMENTO DEGLI STRUMENTI PENALI: CONFISCA DEI BENI E RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO



Con l’intervento normativo si stabiliscono nuovi strumenti penali per la lotta al caporalato come la confisca dei beni, come già avviene con le organizzazioni criminali mafiose, l’arresto in flagranza, l’estensione della responsabilità degli enti. In Senato è stato introdotto l’allargamento del reato anche attraverso l’eliminazione della violenza come elemento necessario e che rendeva più complessa l’applicazione effettiva della norma.

  • LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL DATORE DI LAVORO

Il Ddl approvato prevede una nuova versione del reato di intermediazione illecita che supera l’inefficacia della norma del 2012 e stabilisce la reclusione anche per il datore di lavoro da 1 a 6 anni o la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato attraverso i caporali e la semplificazione degli indici di sfruttamento.

  • IL CONTROLLO GIUDIZIARIO SULL’AZIENDA

Consentirà di non interrompere l’attività agricola. Un amministratore affiancherà l’imprenditore, per cui siano state accertate le condizioni previste dall’art. 603-bis del codice penale, nell’esercizio della gestione dell’azienda e regolarizzerà i lavoratori rimuovendo le condizioni di sfruttamento. Qualora l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico dell’impresa, il giudice potrà disporre con decreto il controllo giudiziario dell’azienda in cui sia stato accertato il reato di caporalato, nominando uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all’Albo degli amministratori giudiziari. Questi non solo affiancherà l’imprenditore nella gestione dell’azienda, autorizzando lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all’impresa, ma riferirà al giudice, ogni tre mesi, sull’andamento dell’attività e, comunque, ogniqualvolta emergano irregolarità. Non solo. Per impedire ulteriori situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l’amministratore provvederà a regolarizzare i lavoratori che al momento dell’avvio del procedimento prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto, adottando misure anche in difformità da quelle proposte dall’imprenditore.

  • 

INDENNIZZI PER LE VITTIME

Per la prima volta si decide di estendere le finalità del Fondo antitratta (legge n. 228 del 2003) anche alle vittime del delitto di caporalato, considerata la omogeneità dell’offesa e la frequenza dei casi registrati in cui la vittima di tratta è anche vittima di sfruttamento del lavoro.

  • RAFFORZATA LA RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITA’

Viene rafforzata la operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità, creata nel 2014 con il provvedimento Campo libero e attiva dal 1 settembre 2015. Con la norma si estende l’ambito dei soggetti che possono aderire alla Rete, includendovi gli sportelli unici per l’immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l’impiego, i soggetti abilitati al trasporto dei lavoratori agricoli e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura. Allo stesso tempo si stabilisce l’estensione dell’ambito delle funzioni svolte dalla Cabina di regia della Rete stessa, che è presieduta dall’Inps e composta da rappresentanti di sindacati, organizzazioni agricole e Istituzioni.


  • PIANO DI INTERVENTI PER L’ACCOGLIENZA DEI LAVORATORI AGRICOLI STAGIONALI

Con la nuova legge le amministrazioni statali saranno direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo, attraverso un piano congiunto di interventi per l’accoglienza di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli. L’obiettivo è tutelare la sicurezza e la dignità dei lavoratori ed evitare lo sfruttamento ulteriore della manodopera anche straniera. Il piano sarà stabilito con il coinvolgimento delle Regioni, delle province autonome e delle amministrazioni locali nonché delle organizzazioni di terzo settore.

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