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CONGEDO COVID PER GENITORI BONUS BABY SITTING – SMART WORKING

CONGEDO COVID PER GENITORI BONUS BABY SITTING – SMART WORKING (DECRETO LEGGE n.30 del 13 MARZO 2021)

Scadenza fruizione del Congedo e del Bonus entro il 30/06/2021

 

FIGLI MINORI DI 16 ANNI

Conviventi

Il lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in smart working per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da Covid-19 del minore, nonché alla durata della quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

 

FIGLI MINORI DI 14 ANNI

conviventi

Se il lavoratore non può svolgere attività lavorativa in smart working, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo come sopra descritto.

Il congedo è retribuito al 50% e coperto da contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 01/01/2021 fino al 13/03/2021, possono essere convertiti a domanda.

(in attesa di chiarimenti specifici della circolare INPS).

FIGLI DISABILI in situazione di gravità

Al genitore con figlio iscritto a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, è riconosciuto il congedo al 50%.

FIGLI DI ETA’ COMPRESA FRA I 14 E I 16 ANNI

Uno dei genitori, alternativamente all’altro, se impossibilitato allo smart working ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità ne’ riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

 

 

BONUS BABY SITTING

I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio- sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia ed è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con il bonus asilo nido e incumulabile se:

  • l’altro genitore è non lavoratore o sospeso dal lavoro o in smart working o in congedo retribuito al 50% per lo stesso