CONGEDO COVID PER GENITORI BONUS BABY SITTING – SMART WORKING (DECRETO LEGGE n.30 del 13 MARZO 2021)
Scadenza fruizione del Congedo e del Bonus entro il 30/06/2021
FIGLI MINORI DI 16 ANNI Conviventi |
Il lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in smart working per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da Covid-19 del minore, nonché alla durata della quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. |
FIGLI MINORI DI 14 ANNI conviventi |
Se il lavoratore non può svolgere attività lavorativa in smart working, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo come sopra descritto. Il congedo è retribuito al 50% e coperto da contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 01/01/2021 fino al 13/03/2021, possono essere convertiti a domanda. (in attesa di chiarimenti specifici della circolare INPS). |
FIGLI DISABILI in situazione di gravità |
Al genitore con figlio iscritto a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, è riconosciuto il congedo al 50%. |
FIGLI DI ETA’ COMPRESA FRA I 14 E I 16 ANNI |
Uno dei genitori, alternativamente all’altro, se impossibilitato allo smart working ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità ne’ riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. |
BONUS BABY SITTING |
I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio- sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia ed è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. |
La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con il bonus asilo nido e incumulabile se:
- l’altro genitore è non lavoratore o sospeso dal lavoro o in smart working o in congedo retribuito al 50% per lo stesso