Nell’ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie, la legge di stabilità per il 2015, ha previsto, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, un assegno annuo di importo pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.
L’assegno è previsto per i figli di cittadini italiani o comunitari oppure per i figli di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo residenti in Italia, a condizione che il nucleo familiare abbia l’ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo annuale dell’assegno è raddoppiato.
L’assegno è corrisposto direttamente dall’INPS, su domanda telematica, che può essere fatta dal patronato INCA.
Il genitore avente i requisiti di legge presenta la domanda di assegno, una sola volta, per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017, ma è tenuto a presentare ogni anno la Dichiarazione Sostituiva Unica(D.S.U.)
Per poter richiedere l’assegno di cui alla presente circolare è necessario preliminarmente presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica secondo le nuove regole introdotte dal citato D.P.C.M. n. 159/2013, presso il CAAF CGIL.
La domanda va presentata entro il termini di 90 giorni dalla nascita o ingresso del minore adottato, altrimenti l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda (con perdita dei mesi di ritardo).
Solo per le nascite o adozioni dal 1° gennaio 2015 al il 27 aprile 2015, il termine era il 27 luglio 2015.