SE sei cittadino italiano o cittadino dell’UE; OVVERO Se sei cittadino di Paesi non comunitari in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; OVVERO se sei titolare di protezione internazionale o apolide; OVVERO se sei cittadino di Paesi non comunitari titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente e familiare di un cittadino italiano o dell’UE.
SE sei residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
SE hai un ISEE inferiore a 9.360 euro.
SE il tuo nucleo familiare hai un patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) definito ai fini ISEE non superiore a 30.000 euro.
SE il tuo nucleo famigliare ha un patrimonio mobiliare, definito ai fini ISEE, di massimo 6.000 euro, accresciuto di 2.000 euro per componente il nucleo familiare fino a un massimo di 10.000 euro (più ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo: ulteriori 5.000 euro per ogni componente con disabilità e 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).
SE hai un reddito familiare non superiore ai 6.000 euro annui (moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza introdotta dal decreto – vedi esempi nella tabella sottostante*).SE tutti i componenti il nucleo familiare hanno almeno 67 anni (eccetto persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza), si chiama Pensione di cittadinanza e la soglia è elevata a 7.560 euro (moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza). In entrambi i casi, se risiedi in abitazione in locazione la soglia è incrementata a 9.360 euro (moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza).
SE non disponi di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi precedenti (o nei 2 anni precedenti se di cilindrata superiore a 1600 cc o 250 cc per motoveicoli) e SE non disponi di navi o imbarcazioni da diporto.
* La scala di equivalenza, dato 1 il parametro per il primo componente, è incrementata di 0,4 per ogni componente maggiorenne e di 0,2 per ogni minore fino a un valore massimo di 2,2.
SE LE RISPETTI, AVRAI
1) Un’integrazione al reddito familiare fino alla soglia massima di 6.000 euro annui (pari a 500 euro al mese) moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Se hai più di 67 anni, tale soglia è innalzata a 7.560 euro annui.
2) Un contributo per affitto o mutuo:
• Per i nuclei residenti in abitazioni in locazione, pari all’ammontare del canone annuo, fino a un massimo di 3.360 euro (280 euro al mese). Tale importo massimo è ridotto a 1.800 euro (150 euro al mese) nel caso di Pensioni di Cittadinanza.
• Per i nuclei residenti in abitazioni per cui è in corso un mutuo contratto per l’acquisto/costruzione della casa di abitazione nella misura massima di 1.800 euro (150 euro al mese).
Il Rdc o PdC è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore ai 18 mesi nel corso dei quali devono perdurare i requisiti di accesso al beneficio. Il beneficio economico non può essere in ogni caso superiore a 9.360 euro moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare.
Il beneficio minimo annuo non può essere inferiore ai 480 euro.
COME, DOVE E QUANDO chiedere e ottenere RdC
In caso di rinnovo ricordati di presentarlo entro il mese successivo alla scadenza, presso:
- POSTE ITALIANE (successivamente da ogni giorno 6 del mese)
- SITO del Governo (con credenziali SPID), www.redditodicittadinanza.gov.it
- Centri Assistenza Fiscale se convenzionati con l’INPS
- Patronati
- SITO INPS (con credenziali PIN dispositivo, SPID, CIE, CNS), www.inps.it
BISOGNA ESSERE in POSSESSO di una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE in corso di validità.
TEMPI
Il RdC sarà erogato sull’apposita CARTA RDC entro il mese successivo al riconoscimento.
La Carta RdC consente un prelievo massimo di 100 euro al mese moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza.
Entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio il richiedente è convocato dal Centro per l’Impiego o dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei Comuni per sottoscrivere i relativi progetti personalizzati (Patto per il Lavoro o Patto per l’Inclusione Sociale).
OBBLIGHI in capo al BENEFICIARIO
Come primo atto, TUTTI I COMPONENTI maggiorenni (con l’esclusione per i soggetti di oltre 65 anni di età; pensionati; beneficiari del PdC; soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi) devono presentare, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro presso apposita piattaforma digitale, presso i patronati convenzionati (INCA) o presso i Centri per l’Impiego.
Il BENEFICIARIO DEVE sottoscrivere:
un Patto per il Lavoro e i relativi impegni: registrarsi sulla piattaforma dedicata e consultarla quotidianamente, svolgere ricerca attiva di lavoro, partecipare a progetti, corsi di formazione o riqualificazione professionale, sostenere i colloqui, accettare almeno una delle tre offerte di lavoro “congrue” (la terza può essere distante oltre 250 km dalla residenza).
OPPURE
un Patto per l’Inclusione Sociale e i relativi percorsi e progetti personalizzati di inclusione.
TUTTI I COMPONENTI maggiorenni devono essere disponibili a partecipare per un minimo di 8 ore settimanali a progetti dei Comuni utili alla collettività.
Il BENEFICIARIO DEVE comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla condizione anagrafica, alla composizione del nucleo familiare, alla condizione reddituale, patrimoniale e occupazionale, pena la decadenza della prestazione e il recupero delle somme indebite. Inoltre, se si forniscono dati falsi, incluso l’occultamento di redditi e patrimoni ai fini ISEE o delle dichiarazioni fiscali per usufruire irregolarmente del RdC, è prevista la reclusione da 1 a 3 anni.
UNA VOLTA OTTENUTO IL REDDITO DI CITTADINANZA Cosa fare per non perderlo
Entro 30 giorni dal riconoscimento da parte dell’Inps del Reddito di Cittadinanza bisogna presentare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), da parte di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare, non occupati o non studenti. La DID può essere inviata tramite Patronato. Sempre in questo periodo è convocato dai Centri per l’Impiego per stipulare il Patto per il Lavoro o dai servizi dei Comuni competenti per stipulare il Patto per l’Inclusione Sociale.
Per chi sottoscrive il Patto per il Lavoro
1. Entro 30 giorni dal pagamento del primo mese di Reddito di Cittadinanza si riceve dall’Agenzia per il Lavoro (Anpal) l’Assegno di Ricollocazione (AdR), ovvero una somma di denaro che non va alla persona, ma all’agenzia pubblica (Centro per l’Impiego) o privata accreditata per dare un servizio di aiuto per la ricerca di un lavoro.
2. Ricevuto l’assegno di ricollocazione, entro 30 giorni si deve fissare un appuntamento anche tramite i patronati, se abilitati dall’Anpal, con le agenzie pubbliche (Centri per l’Impiego) o private scelte per essere assistiti nella ricerca di un lavoro.
3. Se entro 30 giorni l’agenzia scelta non risponde, bisogna rivolgersi tramite appuntamento a un’altra agenzia pubblica o privata.