Novità CONGEDO PARENTALE
1 MESE retribuito all’80% per i lavoratori dipendenti
PUBBLICI e PRIVATI
(N.B. non viene aggiunto un ulteriore mese)
(Legge di Bilancio 2023 n. 197, art. 1, comma 359, Circolare Inps n. 45 del 16/05/2023)
La nuova normativa ha elevato l’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per massimo 1 mese entro il 6^ anno di vita del figlio o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in adozione o affidamento.
L‘elevazione dell’indennità è prevista solo per 1 dei 3 mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro.
La nuova misura spetta a condizione che almeno uno dei due genitori termini il congedo di maternità o paternità obbligatorio o alternativo successivamente al 31 dicembre 2022.
In caso di padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma o iscritta alla Gestione Separata, non è rilevante la data finale del periodo indennizzabile di maternità della madre ma solo il termine finale del congedo di paternità.
Il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.
La fruizione “alternata” fra i genitori non preclude la possibilità di beneficiarne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio come per tutti i periodi di congedo parentale.
In presenza delle condizioni sopraindicate, l’elevazione del congedo all’80% del padre, può spettare anche se parte del suo congedo indennizzabile è già stato parzialmente fruito nel 2022.