L’iscrizione alla Gestione separata è un adempimento che deve essere assolto sia dai lavoratori parasubordinati (che hanno un rapporto di collaborazione svolto in modo continuativo e coordinato con la struttura organizzativa del datore di lavoro committente, in modo prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione), sia per i soggetti che producono reddito da esercizio di attività di arti e professioni ovvero i lavoratori autonomi professionisti.
In assenza di specifica istanza di iscrizione, viene registrata in automatico dalla procedura informatica dell’INPS che gestisce i relativi dati la data di inizio attività più remota (presente nel flusso denunce Uniemens per i lavoratori subordinati e sul modello di versamento F24 dei liberi professionisti).
Tuttavia, la suddetta data potrebbe non coincidere con quella effettiva di inizio attività, cui è legata l’iscrizione alla Gestione separata e il relativo accredito contributivo, con conseguenze negative sulla posizione previdenziale dell’assicurato, quali, ad esempio, un minore numero di mesi di contribuzione.
Pertanto, l’INPS con Messaggio numero 2535 del 6 luglio 2023, comunica che è stato previsto l’invio mediante l’applicazione “MyINPS” e tramite posta elettronica di una comunicazione informativa ai soggetti interessati, nella quale vengono evidenziati sia l’assenza dell’iscrizione alla Gestione separata sia l’invito all’iscrizione.
Nella comunicazione viene anche specificato che, nel caso in cui il contribuente non proceda alla regolarizzazione, l’Istituto considererà “la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile o dal primo anno di dichiarazione dei redditi”per i liberi professionisti e “la prima data di inizio attività indicata dal committente tramite i flussi di denuncia dei compensi erogati”per i parasubordinati.
E’ importante segnalare che il lavoratore che abbia contribuzione presso la Gestione separata sia come “parasubordinato” (ad esempio, come collaboratore coordinato e continuativo, amministratore di società, revisore o sindaco, o componente di commissione o collegio oppure lavoratore autonomo occasionale) sia come “lavoratore autonomo professionista”, deve effettuare l’adempimento dell’iscrizione per entrambe le due tipologie, cui corrispondono due distinte posizioni anagrafiche per tipologia, funzionali a consentire al contribuente e all’INPS di accreditare correttamente la contribuzione previdenziale in relazione alle distinte date di inizio attività.
L’iscrizione può essere effettuata anche tramite gli uffici del Patronato INCA