Infortuni e malattie professionali: le prestazioni economiche erogate da Inail.

Da Incaer.it

L’INAIL tutela i lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale mediante l’erogazione di prestazioni economiche:

INDENNITA’ GIORNALIERA PER INABILITA’ TEMPORANEA ASSOLUTA

-60% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 90° giorno

-75% dal 91° giorno fino a guarigione clinica

Il giorno dell’infortunio e i successivi 3 giorni sono a carico del datore di lavoro. I contratti di lavoro prevedono generalmente integrazioni da parte del datore di lavoro.

INDENNIZZO PER DANNO PERMANENTE COMPRENSIVO DEL DANNO BIOLOGICO

In caso di danno permanente all’integrità psico-fisica del lavoratore, causato da infortunio o malattia professionale, viene indennizzato il danno biologico fino al 100%.

-Invalidità dal 6% al 15%: indennizzo in capitale per il solo danno biologico (in base all’età e sesso). 

In caso di aggravamento avvenuto entro 10 anni per infortunio o entro 15 anni per malattia professionale: adeguamento consentito 1 sola volta a richiesta dell’interessato. E’ però possibile richiedere revisioni previste dalla legge, ma solo per ottenere la costituzione della rendita (16%).

-Invalidità dal 16% in poi: costituzione di rendita vitalizia comprensiva di quota danno biologico e quota aggiuntiva conseguenze riportate.

ASSEGNO FUNERARIO

Spetta ai superstiti di lavoratore deceduto per infortunio o malattia professionale o chi ha sostenuto le spese funerarie.

ASSEGNO SPECIALE CONTINUATIVO MENSILE IN CASO DI MORTE PER CAUSE ESTRANEE ALL’INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE

Hanno diritto a questa prestazione i superstiti di titolare di rendita di inabilità superiore al 65% deceduto per cause estranee all’infortunio o malattia professionale, o con rendita di inabilità superiore al 48% da infortunio e malattia professionale denunciata dal 01-01-2007.

La prestazione e’ pari ad una quota della rendita di cui godeva l’assicurato nelle stesse misure previste per la rendita ai superstiti (coniuge e figli).

La domanda va necessariamente presentata entro 180 gg dal decesso.

ASSEGNO PER ASSISTENZA CONTINUATIVA MENSILE

Erogato se la rendita deriva da menomazioni gravissime, per consentire assistenza continuativa necessaria.

Per eventi successivi al 01/01/2007 non e’ piu’ necessario il possesso di invalidità permanente assoluta.