da incaer.it
Con la pubblicazione delle circolari n. 2 e n. 3 del 4 gennaio, l’Inps fornisce istruzioni sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 in materia di indennità di disoccupazione NASpI e Dis Coll, con effetti a partire dal 1° gennaio 2022, che riguardano:
- l’ampliamento della platea dei destinatari della NASpI, includendo i lavoratori agricoli a tempo indeterminato;
- la semplificazione dei requisiti di accesso alla prestazione;
- la ridefinizione del meccanismo di riduzione della prestazione NASpI anche in ragione dell’età anagrafica del disoccupato richiedente la prestazione;
- Una diversa decorrenza del meccanismo di riduzione della prestazione, per quanto riguarda la DIS COLL, accompagnata da un ampliamento della durata; una diversa modalità di calcolo, nonché il riconoscimento della contribuzione figurativa dei periodi di fruizione della prestazione e l’obbligo del versamento di un’aliquota contributiva contro la disoccupazione pari a quella dovuta per la prestazione NASpI.
In particolare, per quanto riguarda gli operai agricoli a tempo indeterminato, l’Istituto, nella circolare n. 2, precisa che questa categoria non è più destinataria, a partire dall’anno di competenza 2022, delle disposizioni in materia di indennità di disoccupazione agricola, che resteranno in vigore per gli eventi di disoccupazione maturati nel 2021, con l’obbligo di presentare domanda della relativa indennità entro il 31 marzo 2022.
Un’altra novità della legge di Bilancio afferente alla NASpI, riguarda l’abolizione del requisito lavorativo delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Pertanto, per accedervi saranno utili i soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Altro aspetto innovativo è la modifica della riduzione della NASpi per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022, che non si riduce del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese, bensì dal sesto mese di fruizione; per i lavoratori più anziani, over 55 anni di età, la riduzione decorrerà invece dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione dell’indennità.
Per ciò che concerne l’indennità di disoccupazione DIS COLL, la prestazione sarà corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari a quelli di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente (in precedenza, primo gennaio anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento), esclusi i periodi contributivi per i quali sia stata già corrisposta la prestazione. A tal proposito l’Istituto ricorda che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha precisato che per “mesi di contribuzione o frazioni di essi” si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio. La durata massima della prestazione è stata raddoppiata passando dai precedenti sei mesi a un anno. Anche per la DIS COLL la riduzione della prestazione del 3% per ogni mese decorrerà dal primo giorno del sesto mese di fruizione, anziché dal quarto mese, come previsto in precedenza.
Una ulteriore importante novità per questi lavoratori, riguarda il riconoscimento d’ufficio della contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile dell’indennità per l’anno in corso, che influirà positivamente al perfezionamento dei requisiti pensionistici. Infine, a decorrere dal 1° gennaio 2022 per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, gli amministratori e i sindaci, l’aliquota contributiva dovuta sarà pari a quella prevista per la NASpI (pari all’1,61% dell’imponibile contributivo).