Il congedo indennizzato introdotto dal D.L. n. 111/2020, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, (circolare applicativa INPS N. 116/2020)
REQUISITI
a) Rapporto di lavoro dipendente in essere al momento della domanda;
b) Impossibilità allo svolgimento di attività lavorativa in modalità agile;
c) Età del figlio inferiore a 14 anni, dal compimento del 14° anno di età congedo non potrà essere più fruito;
d) Convivenza con il figlio. Sul punto INPS precisa che ai fini del diritto al congedo la residenza anagrafica del minore deve risultare nella stesa abitazione del genitore richiedente. Nel caso di affidamento o di
collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo;
e) Il figlio deve risultare in quarantena, ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 111/2020, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASST territoriale competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Durata del congedo e domanda:
la domanda deve essere presentata in modalità telematica, allegando gli elementi identificativi del provvedimento ASST/ATS di quarantena. Il congedo può essere tutto per i periodi ricadenti nell’arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020. La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento
alla ASST a seguito di contatto verificatosi nel plesso scolastico e
può essere riconosciuto per eventuali nuovi provvedimenti emessi
per lo stesso figlio. Oppure per altro figlio convivente.
Il diritto al congedo è previsto per entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi potranno alternarsi nella fruizione per prestare la dovuta assistenza al figlio in quarantena, è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione solamente per le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.
Compatibilità: nella circolare INPS elenca una serie di prestazioni,
compatibili con la fruizione del congedo, che possono essere fruite
dall’altro genitore convivente con il figlio.
Incompatibilità: l’INPS riepiloga poi i casi di incompatibilità tra il
congedo retribuito per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore. Nell’elencazione si afferma l’incompatibilità nel caso di assenza della prestazione lavorativa
dell’altro genitore (es. CIG, Congedo parentale ordinario, riposi per
allattamento, pause contrattuali in caso di lavoro intermittente
ecc..)
Dipendenti pubblici: l’INPS precisa che tale categoria di lavoratori
deve presentare la domanda di congedo per quarantena scolastica
dei figli alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni della stessa fornite.