Congedo Covid: novità per i genitori lavoratori

Per i genitori lavoratori dipendenti si ampliano le possibilità di fruire del congedo COVID-19, a cui si potrà accedere sia per la quarantena scolastica del figlio sia per la sospensione dell’attività didattica in presenza. Sono i principali effetti della nuova disciplina del congedo straordinario, introdotta dall’articolo 21-bis del decreto–legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall’articolo 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Ricordiamo che il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione può essere fruita da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli, disposta dalle autorità pubbliche competenti.

La novità principale riguarda la possibilità di utilizzare il congedo Covid-19, sempre in alternativa al lavoro in modalità agile, anche nelle ipotesi in cui il contatto sia avvenuto in luoghi diversi dal plesso scolastico; vale a dire anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. .

Inoltre, l’articolo 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha elevato fino a 16 anni l’età del figlio per il quale il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena disposta per il figlio stesso e riconoscendo ai genitori dei figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni la facoltà di astenersi dal lavoro senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In quest’ultimo caso, i genitori devono presentare la domanda di congedo solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.

Lo stesso decreto ha ampliato la possibilità di avvalersi del congedo (sempre nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione in modalità agile ed in alternativa a tale modalità), prevedendone la fruizione anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.

Nella circolare n. 132 del 20 novembre, l’Inps specifica che il congedo per quarantena disposto per contatto verificatosi in luoghi esterni al plesso scolastico, potrà essere fruito solo a partire dal giorno 14 ottobre 2020, data di entrata in vigore della legge n. 126/2020. Pertanto, anche a fronte di provvedimenti di quarantena disposti prima di tale data, i richiedenti possono accedere al congedo Covid-19, con riconoscimento del relativo indennizzo, solo per i giorni di congedo fruiti a partire dal 14 ottobre 2020.

Il novellato articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020 introduce, inoltre, come anticipato in premessa, la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di avvalersi del congedo COVID-19 per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.

Per poter fruire del congedo è necessario che la sospensione dell’attività didattica in presenza sia stata disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche.

L’Inps precisa che il congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza può essere fruito solo a partire dal giorno 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 137/2020. Pertanto, i genitori richiedenti possono accedere al congedo, con riconoscimento del relativo indennizzo, solo per i giorni di congedo fruiti a partire da tale data.

L’Inps, infine, sottolinea che le novità legislative non riguardano i criteri preesistenti sulle incompatibilità del congedo, che restano nelle seguenti fattispecie:

  • Se l’altro genitore svolge il lavoro in modalità agile;
  • Se l’altro fruisce del congedo per quarantena scolastica del figlio o per la sospensione dell’attività didattica in presenza;
  • Se l’altro genitore non svolge attività lavorativa.

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