La Legge di Bilancio 2021, commi 1087-1089, ha disposto il riconoscimento di un nuovo credito d’imposta – c.d. Bonus Acqua – per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare (E290) e per il miglioramento qualitativo delle acque erogate da acquedotti destinate al consumo umano.
Il bonus è finalizzato ad incentivare la razionalizzazione dell’uso dell’acqua e la riduzione dei consumi di contenitori di plastica per le acque destinate ad uso potabile.
Il credito è riconosciuto a coloro che sostengono le spese per l’acquisto e l’installazione dei sistemi
suindicati nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2022.
In particolare, spetta alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali compresi quelli del Terzo Settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti.
La misura del credito è pari al 50% delle spese sostenute e documentate per un ammontare non superiore
- a 1000 euro per ciascuna unità immobiliare posseduta o detenuta sulla base di un titolo idoneo dalle persone fisiche (privati)
- a 5000 euro per ciascun immobile adibito ad attività commerciale o istituzionale per i restanti soggetti ammessi all’agevolazione.
Per beneficiare del credito il richiedente è tenuto ad inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate che potrà essere inoltrata per il tramite degli intermediari oppure direttamente dal beneficiario tramite il servizio web dell’Agenzia.
A seguito della trasmissione sarà rilasciata apposita ricevuta che attesta la corretta acquisizione della comunicazione oppure l’eventuale scarto della medesima.
Per il credito d’imposta relativo alle spese sostenute nel 2021 la comunicazione dovrà essere necessariamente inviata nel periodo 1° febbraio – 28 febbraio 2022.
Nello stesso periodo il richiedente, in caso di errori, potrà inoltrare un’eventuale comunicazione sostitutiva della precedente. L’agenzia riterrà valida l’ultima comunicazione validamente trasmessa entro il termine del 28 febbraio.
Il richiedente avrà inoltre la possibilità di presentare anche un’eventuale rinuncia al credito d’imposta
richiesto, trasmettendo un nuovo modello sempre entro il termine.
La spesa sostenuta deve essere documentata dalla fattura elettronica o dal documento commerciale che certifica l’acquisto effettuato dall’acquirente.
Deve contenere la data di sostenimento della spesa, il codice fiscale del soggetto che richiede il credito e la descrizione del bene acquistato e delle relative spese inerenti all’installazione.
Per i beneficiari diversi da quelli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria, il credito d’imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabile, ma sono fatte salve le spese sostenute con modalità diverse nel periodo dal 1° gennaio al 15 giugno 2021.
Sempre in riferimento alle spese sostenute prima della pubblicazione del Provvedimento, qualora il documento di spesa non riporti i dati del soggetto che intende beneficiare del credito, il richiedente potrà annotare sulla fattura o documento commerciale il proprio codice fiscale.
L’ammontare massimo del Bonus Acqua è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per una percentuale che sarà resa nota con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate, che dovrà essere emanato entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente.
La percentuale si è resa necessaria al fine di riconoscere i crediti d’imposta nel rispetto del limite massimo di risorse stanziate dall’Amministrazione finanziaria che ammontano a 5 milioni di euro per ciascun anno (2021 e 2022).
Le persone fisiche, non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, potranno usufruire del credito spettante nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa e in quelle successive qualora non abbia capienza oppure potranno utilizzare il credito in compensazione.
Al fine di beneficiare del credito d’imposta il contribuente è tenuto a conservare la fattura o il documento commerciale rilasciato dal fornitore completo di tutti dati utili a comprovare la spesa sostenuta, la prova dell’avvenuto pagamento eseguito con strumenti tracciabili (salvo le eccezioni illustrate in precedenza), la comunicazione e la relativa ricevuta di avvenuta acquisizione rilasciata dall’Agenzia delle entrate.